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Sez. L, Sentenza n. 2794 del 14/05/1979 (Rv. 399112 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - FORO DELL'AZIENDA - SOCIETA PER AZIONI - SEDE SOCIALE - RILEVANZA - UTILIZZAZIONE DEL LAVORATORE E ATTIVITA IMPRENDITORIALE SVOLTA FUORI DI TALE SEDE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399112-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - FORO DELL'AZIENDA - SOCIETA PER AZIONI - SEDE SOCIALE - RILEVANZA - UTILIZZAZIONE DEL LAVORATORE E ATTIVITA IMPRENDITORIALE SVOLTA FUORI DI TALE SEDE - IRRILEVANZA.*

Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale nel processo di lavoro, il foro dell'azienda, intesa come il complesso dei beni, organizzati dall'imprenditore per l'Esercizio dell'impresa, quando si tratta di societa per azioni, deve essere identificato in quello della Sede sociale, in cui si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione dell'impresa, anche se l'attivita imprenditoriale si svolga fuori di tale Sede. Detto foro, a differenza di quello alternativo della dipendenza, non richiede che il lavoratore vi sia addetto e puo essere pertanto utilizzato anche dal lavoratore che non svolga la sua attivita nel luogo della Sede sociale. (V 2515/76, mass n 381315).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)