Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 06/07/2004 (Rv. 574167 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Giudizio di separazione personale - Domanda in appello di cancellazione dell'ipoteca iscritta dall'altro coniuge a garanzia dell'assegno di mantenimento in virtù della sentenza di primo grado - Divieto "ex" art. 345 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
In tema di giudizio di separazione personale, non incorre nel divieto di introduzione di domande nuove in grado di appello "ex" art. 345 cod. proc. civ. la richiesta, avanzata dal coniuge nel giudizio di gravame, di cancellazione ipotecaria allorché la relativa iscrizione, a garanzia dell'assegno di mantenimento, sia stata operata dopo la sentenza di primo grado, ed utilizzando un titolo siffatto, e ciò in quanto, in tale evenienza, le condizioni stesse della pretesa fatta valere nel giudizio di appello si sono realizzate soltanto all'esito della pronuncia di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)