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Sez. 3, Sentenza n. 20315 del 20/11/2012 (Rv. 624243 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - DISPOSTA CON SENTENZA | Ipoteca giudiziale iscritta in forza di sentenza di primo grado confermata in appello - Cassazione con rinvio della sentenza d'appello - Conseguenze - Estensione degli effetti della cassazione alla sentenza di primo grado e dipendente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria - Esclusione - Domanda di cancellazione ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ. - Infondatezza - Disciplina sull'eseguibilità della cancellazione di cui all'art. 2884 cod. civ. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624243-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - DISPOSTA CON SENTENZA

Qualora sia stata iscritta ipoteca giudiziale in forza di una sentenza di primo grado, poi confermata in appello, la cassazione con rinvio della sentenza d'appello, non determinando alcun effetto sulla pronuncia di primo grado, ai fini dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., non incide in nessun modo sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria. Ne consegue che deve essere rigettata, per inesistenza del diritto fatto valere, la domanda, proposta dalla parte che abbia ottenuto la cassazione con rinvio, volta ad ottenere, in base all'art. 389 cod. proc. civ., la cancellazione dell'ipoteca e il risarcimento dei danni per la pretesa illegittimità dell'iscrizione, senza che abbia rilievo al riguardo il disposto dell'art. 2884 cod. civ., il quale si riferisce al giudizio in cui viene chiesta la cancellazione dell'ipoteca e determina il momento in cui essa sia eseguibile, e non regola, invece, l'incidenza sull'ipoteca delle vicende del giudizio che abbia dato luogo all'iscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)