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Sez. 3 - , Sentenza n. 5660 del 09/03/2018 (Rv. 648292 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Accertamento del danno in sentenza penale passata in giudicato - Vincolatività per il giudice civile - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie in tema responsabilità dei sanitari per negligenza e conseguente suicidio del paziente.
Stato
decisa il 2018-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648292-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE

La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito, compiendo un nuovo accertamento sul titolo della responsabilità, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno - conseguente al suicidio, avvenuto durante il ricovero ospedaliero e in mancanza di adeguate misure preventive adottate dalla struttura sanitaria, di un soggetto affetto da gravi disturbi psichiatrici con tendenze autolesive - rilevando che la sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato prescritto aveva disposto condanna generica al risarcimento, sebbene da liquidarsi in sede civile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)