Sez. 3, Sentenza n. 18352 del 27/08/2014 (Rv. 632612 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Accertamento del danno in sentenza penale passata in giudicato - Vincolatività per il giudice civile - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie in tema di lottizzazione abusiva.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno da lottizzazione abusiva, lamentato dal Comune nel cui territorio risultava avvenuto l'illecito insediamento, rilevando come la sentenza penale di condanna avesse riconosciuto al Comune, costituitosi parte civile, la legittimazione ad agire per il ristoro del danno ambientale, provvedendo anche alla identificazione dello stesso e disponendo la condanna dell'imputato al risarcimento, sebbene da liquidarsi in sede civile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., DPR 06/06/1980 num. 380 art. 44 com. 1 lett. c, Legge 08/07/1986 num. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)