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Sez. L, Sentenza n. 697 del 15/01/2014 (Rv. 629934 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità - Requisito reddituale - Computo del reddito di familiari diversi dal coniuge - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629934-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di prestazioni assistenziali, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale, previsto per la concessione della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12, della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella disciplina (applicabile "ratione temporis") precedente l'entrata in vigore dell'art. 10, comma 5, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto del 2013, n. 99, non assume rilievo il reddito percepito da familiari dell'invalido diversi dal coniuge. Ne consegue che non può essere preso in considerazione, al fine di escludere la sussistenza del requisito reddituale, il reddito di un fratello dell'invalido.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)