Sez. 1, Sentenza n. 3949 del 01/07/1982 (Rv. 421896 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - ACCANTONAMENTI - FISSAZIONE - RIACCANTONAMENTI MAGGIORI DI QUELLI OBBLIGATORI - AMMISSIBILITÀ - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - ACCANTONAMENTI - FISSAZIONE - RIACCANTONAMENTI MAGGIORI DI QUELLI OBBLIGATORI - AMMISSIBILITÀ - CRITERI.*
In Sede di ripartizione parziale dell'attivo, l'art. 113 della legge fallimentare, nel fissare gli accantonamenti ai quali il giudice delegato è tenuto, non esclude che il giudice medesimo possa disporre accantonamenti maggiori, in relazione a criteri prudenziali in vista del successivo evolversi della procedura, e, quindi, anche con riguardo a crediti non ancora ammessi, ma la cui incidenza futura a carico della massa si presenti in termini di elevata probabilità (nella specie, crediti tributari per plusvalenze realizzate nel corso della liquidazione concorsuale).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)