Sez. 1, Sentenza n. 4259 del 27/04/1998 (Rv. 514894 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo di creditore non ammesso - Accantonamento in sede di ripartizione finale - Necessità - Insussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE
La chiusura del fallimento ex art. 118 n. legge fall. dev'essere disposta senza la previsione di accantonamenti diversi da quelli previsti dall'art. 117 in relazione all'art. 113 n. 3 legge fall. Consegue che il creditore non ammesso al passivo del fallimento che ha proposto opposizione allo stato passivo pendente al momento della chiusura della procedura non ha diritto ad accantonamenti in sede di ripartizione finale dell'attivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113, Legge Falliment. art. 117, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 117, Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)