Sez. 5 - , Ordinanza n. 30157 del 30/10/2023 (Rv. 669261 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Rivalutazione ex artt. 5 l. n. 448 del 2001 e 11 quaterdecies d.l. n. 203 del 2005 - Pagamento imposta sostitutiva - Donazione del bene - Nuova rivalutazione del donatario con pagamento della relativa imposta - Diritto di rimborso in favore del donante - Spettanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In caso di rivalutazione di beni ex artt. 5 l. n. 448 del 2001 e 11 quaterdecies d.l. n. 203 del 2005, ove il contribuente, dopo aver versato l'imposta sostitutiva, doni il bene ad un terzo che proceda ad una nuova rivalutazione, versando la relativa imposta, l'avvenuto trasferimento del
bene impedisce al donante di ottenere il rimborso delle somme da lui versate in ragione della precedente rivalutazione.
Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)