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Sez. 1, Sentenza n. 1532 del 06/05/1969 (Rv. 340378 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - RISULTANZA INDIRETTA DELLA PATERNITA DA SENTENZA CIVILE O PENALE - APPREZZAMENTI SOGGETTIVI O CONSIDERAZIONI ACCESSORIE - ESCLUSIONE - ESITI DI INDAGINI ANCHE SOLO UTILI PER LA DECISIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340378-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - RISULTANZA INDIRETTA DELLA PATERNITA DA SENTENZA CIVILE O PENALE - APPREZZAMENTI SOGGETTIVI O CONSIDERAZIONI ACCESSORIE - ESCLUSIONE - ESITI DI INDAGINI ANCHE SOLO UTILI PER LA DECISIONE - NECESSITA.*

In tema di dichiarazione giudiziale della paternita naturale nella ipotesi prevista dall'art. 269 n. 2 cod.civ. (paternita risultante da sentenza civile o penale) la prova indiretta della paternita non puo risultare da apprezzamenti subiettivi del giudice ovvero da considerazioni puramente incidentali, accessorie e non pertinenti alla controversia, bensi deve ricollegarsi alla materia oggetto diretto del giudizio, ossia deve scaturire dalle indagini indispensabili od anche semplicemente utili - ma non superflue - per la decisione della questione controversa. (V. 2526-67, massima n. 329858 1366-65 2892-64 2835-60 3537-57 917-51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)