Sez. L, Sentenza n. 2910 del 11/05/1984 (Rv. 434961 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - COORDINAMENTO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI COLLETTIVI CON QUELLE SUL TRATTAMENTO DEL PERSONALE - LIMITAZIONI PER LE CATEGORIE DI PERSONALE EX ART. 7 LETT. A) E B) DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - CARATTERE ECCEZIONALE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - COORDINAMENTO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI COLLETTIVI CON QUELLE SUL TRATTAMENTO DEL PERSONALE - LIMITAZIONI PER LE CATEGORIE DI PERSONALE EX ART. 7 LETT. A) E B) DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - CARATTERE ECCEZIONALE.*
L'art. 7 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) - nel circoscrivere alle categorie di personale ivi indicate alle lettere a) e b) l'applicabilità delle Disposizioni dello stesso decreto - stabilisce un'eccezione (che, come tale, è di stretta interpretazione) alla regola generale dell'inderogabile applicabilità delle Disposizioni stesse.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)