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Sez. 1, Sentenza n. 4629 del 10/05/1999 (Rv. 526154 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Presupposti - Dichiarazione di incompetenza per materia o per territorio inderogabile da parte del primo giudice - Mancata riassunzione del procedimento o mancata trasmissione degli atti ex officio al giudice ritenuto competente - Conseguenze - Sollevabilità del conflitto - Esclusione - Anche nel caso di successiva domanda autonomamente proposta a quest'ultimo.
Stato
decisa il 1999-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526154-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Non sussistono gli estremi del conflitto di competenza, denunciabile attraverso lo strumento processuale del regolamento d'ufficio, nell'ipotesi in cui al provvedimento del giudice preventivamente adito dichiarativo della propria incompetenza non faccia seguito al riassunzione dl processo ex art. 50 cod. proc. civ. ovvero la trasmissione ex officio degli atti di causa dal giudice dichiaratosi incompetente a quello ritenuto competente per materia o inderogabilmente per territorio e ciò anche nell'ipotesi in cui successivamente venga introdotta una nuova ed autonoma domanda giudiziale innanzi al secondo giudice del quale era stata ritenuta ed indicata la competenza e quest'ultimo l'abbia a sua volta declinata sollevando conflitto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)