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Sez. 1, Sentenza n. 8968 del 11/09/1997 (Rv. 507849 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Presupposti - Dichiarazione di incompetenza per territorio del primo giudice - Mancata riassunzione del procedimento e mancata trasmissione degli atti "ex officio" al giudice ritenuto competente - Successiva domanda autonomamente proposta a quest'ultimo - Relativa dichiarazione di incompetenza - Richiesta di regolamento di ufficio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507849-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Non sussistono gli estremi del conflitto di competenza, denunciabile attraverso lo strumento processuale del regolamento di ufficio, nella ipotesi in cui, al provvedimento del giudice preventivamente adito dichiarativo della propria incompetenza territoriale, non faccia seguito la riassunzione del processo ex art. 50 cod. proc. civ., ovvero la trasmissione, "ex officio", degli atti di causa dal giudice dichiaratosi incompetente a quello ritenuto competente (inderogabilmente) per territorio, e ciò anche nella ipotesi in cui, successivamente, venga introdotta una (nuova ed autonoma) domanda giudiziale dinanzi al secondo giudice, del quale era stata ritenuta ed indicata la competenza, e quest'ultimo l'abbia, a sua volta, declinata, sollevando conflitto. (Nella specie, introdotto, con ricorso di fallimento, il primo giudizio dinanzi al tribunale - poi dichiaratosi incompetente per territorio - l'attore, presentata una istanza di rinuncia al ricorso presso quel giudice, non aveva poi riassunto il processo ai sensi del citato art. 50 del codice di rito, né gli atti erano stati trasmessi, di ufficio, al tribunale ritenuto competente per territorio. Successivamente, il medesimo attore aveva introdotto un nuovo giudizio fallimentare, diverso nei fatti esposti e nelle argomentazioni giuridiche proposte, dinanzi al tribunale originariamente investito della competenza, che, declinatala a sua volta, aveva rimesso gli atti alla S.C. per il regolamento di ufficio. La Corte, nel dichiarare inammissibile la richiesta, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)