Sez. 3, Sentenza n. 491 del 07/03/1964 (Rv. 300633 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE - OBBLIGHI DERIVANTI DA CONTRATTO - GIUDIZIO DI CONVALIDA - VALUTAZIONE DELLO STATO D'INSOLVENZA - RILEVANZA DEI FATTI POSTERIORI ALLA STIPULAZIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PERICOLO DI PERDITA DELLE GARANZIE - OBBLIGHI DERIVANTI DA CONTRATTO - GIUDIZIO DI CONVALIDA - VALUTAZIONE DELLO STATO D'INSOLVENZA - RILEVANZA DEI FATTI POSTERIORI ALLA STIPULAZIONE.*
Nelle obbligazioni nascenti da contratto si rende necessario, agli effetti della convalida del sequestro conservativo, accertare il pericolo d'insolvenza del debitore con particolare riferimento ai fatti posteriori alla conclusione del rapporto negoziale, perche e da essi che puo ritenersi compromesso il soddisfacimento del credito, laddove la precaria situazione economica dello stesso, preesistente al contratto e implicitamente accettata dal creditore, non sempre puo giustificare, di per se sola il fondamento della misura cautelare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)