Sez. L, Sentenza n. 4919 del 17/11/1989 (Rv. 464263 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - CREDITI PECUNIARI - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - MAGGIOR DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - CREDITI PECUNIARI - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - MAGGIOR DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
I crediti pecuniari di natura previdenziale (nella specie, indennità di premio di servizio), i quali sono sottratti alla disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., non sono produttivi di interessi corrispettivi, in Mancanza dei requisiti della liquidità e della esigibilità, prima dell'emissione del mandato di pagamento, ma, secondo la regola generale dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, comportano l'Obbligo dell'ente debitore di corrispondere gli interessi moratori dalla scadenza del centoventesimo dalla richiesta dell'assicurato in via amministrativa o, se questa non sia prescritta, dalla maturazione del credito, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., in considerazione dell'incidenza della svalutazione monetaria in rapporto alle condizioni e qualità personali del creditore, in favore del quale detto risarcimento deve essere determinato dal giudice mediante la motivata indicazione degli indici in base ai quali è stata ritenuta applicabile una determinata percentuale di rivalutazione. (V 2381/89, mass n 462795; (V 1680/88, mass n 457702; (V 305/88, mass n 456865; (V 4266/87, mass n 453018).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)