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Sez. L, Sentenza n. 305 del 16/01/1988 (Rv. 456865 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI NON DI LAVORO E PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - INCIDENZA NEGATIVA DELLA SVALUTAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DI PENSIONATO DEL CREDITORE - RILEVANZA - RICORSO A CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456865-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI NON DI LAVORO E PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - INCIDENZA NEGATIVA DELLA SVALUTAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - VALUTAZIONI DELLA QUALITÀ DI PENSIONATO DEL CREDITORE - RILEVANZA - RICORSO A CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di crediti pecuniari non di lavoro, il giudice può accertare l'incidenza negativa della svalutazione monetaria, verificatasi durante la mora del debitore sul patrimonio del creditore non tempestivamente soddisfatto, ricorrendo sia al notorio acquisito alla comune esperienza sia ad elementi di presunzioni semplici ricavabili dalle condizioni personali del creditore medesimo, eventualmente integrate da criteri equitativi. Tali principi - i quali comportano che ogni fattispecie debba essere valutata specificamente, tenendo conto delle concrete condizioni dei singoli creditori - trovano applicazione anche nell'ipotesi di crediti per prestazioni previdenziali (esclusi dalla rivalutazione automatica di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ.), nella quale anzi, mentre ai fini della valutazione delle condizioni personali del creditore assume peculiare significato la qualità di pensionato rivestita dal medesimo, la possibilità del ricorso a criteri equitativi appare ulteriormente giustificata in considerazione sia della norma dell'art. 432 cod. proc. civ. sia dei maggiori poteri istruttori conferiti al giudice del lavoro. (V 889/87, mass n 450554; (V 3614/86, mass n 446527; (V 3553/85, mass n 441156; (V 4269/84, mass n 436195; (V 5555/81, mass n 416287).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)