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Sez. L, Sentenza n. 17603 del 01/09/2005 (Rv. 583322 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori dell'edilizia - Fattispecie costitutiva del diritto - Regime probatorio - Onere di allegazione in capo al lavoratore - Sussistenza - Mancata allegazione - Non contestazione del datore di lavoro - Conseguenze - Ammissione della controparte - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583322-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili, la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione accertata dal CIPI e lo stato di avanzamento dei lavori, che abbia superato il settanta per cento alla data di licenziamento dei lavoratori, concorrono, tra l'altro (ai sensi dell'art. 9, comma terzo, legge n. 427 del 1975, come sostituito dall'art. 11, comma secondo, legge n. 223 del 1991), ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto che il lavoratore deve specificamente allegare, non potendosi - in caso contrario - ritenersi integrata la fattispecie per la mancata contestazione da parte del datore di lavoro, dovendo, invece, il giudice rilevare d'ufficio l'assenza di allegazione a prescindere dall'eccezione di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha negato il diritto al trattamento speciale in mancanza della prova da parte del lavoratore dei suddetti requisiti, pur mancando contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1975 num. 427 art. 9 com. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 11 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)