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Sez. L, Sentenza n. 20004 del 07/10/2004 (Rv. 577561 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori dell'edilizia - Requisito contributivo - Accertamento - Periodi di assenza per malattia - Computabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577561-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge 6 agosto 1975 n. 427 per l'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati come "lavoro prestato" i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che - come si desume dall'art. 29, comma primo, del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995 n. 341 - l'integrazione aggiuntiva all'indennità di malattia non è erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, bensì dalla Cassa edile, mentre i contributi dovuti - nella misura del quindici per cento del loro ammontare - ai sensi dell'art. 9 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, sono da comprendere tra i cosiddetti contributi di solidarietà, che operano in funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio della collettività dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad incrementare la loro specifica posizione contributiva.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1975 num. 427 art. 9, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 341, Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29 com. 1, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)