Sez. 2, Sentenza n. 27140 del 21/12/2007 (Rv. 601035 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - A VUOTO | Prova del pagamento del titolo - Disciplina - Fondamento - Fattispecie.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - A VUOTO
In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la norma dell'articolo 8, comma terzo, della legge 15 dicembre 1990 n. 386, come sostituito dall'articolo 33 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, disciplinante la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, non ammette equipollenti e, al fine di evitare accordi fraudolenti tra i soggetti privati dell'obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento. A garanzia di questa, pertanto, la prova del pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza a firma autenticata del portatore ovvero mediante attestazione dell'istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell'importo dovuto. (Nella specie è stata rigettata la tesi dell'emittente l'assegno, secondo cui alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 1993 - che riguarda la disciplina transitoria per i reati commessi prima della legge suddetta ed inoltre attiene al processo penale - la prova del tempestivo pagamento può essere formata anche successivamente, per essere esibita al giudice).
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)