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Sez. 2, Sentenza n. 29771 del 29/12/2011 (Rv. 620861 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Emissione di assegno bancario senza provvista - Pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo - Preclusione di applicabilità della sanzione relativa - Prova documentale ex art. art. 8 della legge n. 386 del 1990 - Necessità - Prova testimoniale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620861-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la prova del pagamento, al fine di precludere l'applicazione della sanzione amministrativa, deve essere data esclusivamente nelle forme prescritte dall'art. 8 della legge 5 dicembre 1990, n. 386, e quindi mediante quietanza con firma autenticata dal portatore, rilasciata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo; ne consegue che, a tale scopo, è irrilevante la dimostrazione del pagamento a mezzo di prova testimoniale.

Riferimenti normativi: Legge 05/12/1990 num. 386 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)