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Sez. 1, Sentenza n. 1728 del 02/03/1999 (Rv. 523743 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE | Contestazione di violazioni ad una società - Notizie e documenti relativi a conti correnti intestati ai soci - Acquisizione - Legittimità - Presupposto - Rispondenza dei risultati delle indagini alle previsioni - Rilevanza.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523743-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE

In tema di IVA, rispetto a violazioni che vengano contestate ad una società, sul presupposto che essa sia soggetto di imposta e non mero schermo dissimulante un'attività imprenditoriale altrui, la legittimità dell'acquisizione di notizie e documenti relativi a conti correnti bancari intestati a soci postula il carattere fittizio o comunque formale di tale intestazione, nel senso della imputabilità dei conti medesimi alla società. Per la regolarità formale di tali atti è sufficiente l'allegazione di situazioni potenzialmente evidenziatrici di detta difforme intestazione sostanziale; mentre la rispondenza dei risultati dell'indagine, rispetto alle previsioni che l'hanno giustificata, è rilevante ai diversi fini della valutazione degli elementi acquisiti a sostenere la pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)