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Sez. 5, Sentenza n. 6073 del 16/04/2003 (Rv. 562213 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Soci di società di persone - Risultanze dei conti bancari - Utilizzabilità ai fini dell'accertamento nei confronti della società - Legittimità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562213-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE

In tema di accertamento dell'IVA nei confronti di società di persone, gli uffici finanziari, nell'esercizio dei poteri ad essi attribuiti dall'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, possono utilizzare le risultanze dei conti bancari intestati ai soci solo quando provino, offrendo al giudice utili elementi di valutazione, anche se di carattere presuntivo, la loro effettiva riferibilità totale o parziale, al di là della intestazione formale, alla stessa società. Ciò in quanto la società di persone, cui pure i soci sono legati da un vincolo più forte rispetto a quello presente in altri tipi di società, è dotata di una sua autonomia patrimoniale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)