Sez. 6, Sentenza n. 454 del 31/10/1996 Ud. (dep. 24/01/1997) Rv. 207727 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA | Nullità - Conseguenze sulla validità di ulteriori atti - Nullità dell'atto cui la informazione di garanzia si riferisce - Sussistenza - Nullità conseguenziale di altri atti non dipendenti dall'atto nullo - Insussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA
In tema di informazione di garanzia, in base al principio per il quale la nullità o inutilizzabilità di un atto possono rispettivamente comunicarsi o avere effetto solo su atti successivi e solo in quanto dipendenti dall'atto nullo o inutilizzabile e non su quelli antecedenti, che hanno una propria autonomia, deve ritenersi che la nullità della informazione di garanzia può determinare la nullità dell'atto a cui si riferisce ma non nullità ovvero invalidità di atti derivati, perché "utile per inutile non vitiatur".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)