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Sez. 3, Sentenza n. 3945 del 16/11/1995 Cc. (dep. 10/01/1996) Rv. 203621 - 01

Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Informazione di garanzia | Decreto di sequestro che contenga informazione di garanzia - Requisiti - Eventuale nullità della informazione di garanzia - Invalidità del successivo sequestro - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203621-01

Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Informazione di garanzia

Il decreto di sequestro, quando contiene l'informazione di garanzia per non essere stato preceduto da quest'ultima, deve assicurare allo indagato la conoscenza di tutti gli elementi elencati dall'art. 369 cod. proc. pen., tra i quali la data del commesso reato e ciò al fine di garantire l'espletamento di una completa e fattiva difesa. L'eventuale nullità dell'informazione di garanzia non determina l'invalidità del successivo sequestro, essendo i due provvedimenti del tutto autonomi e non intercorrendo tra gli stessi quel rapporto di connessione e dipendenza causale, logico-giuridica in forza del quale la nullità di un atto si trasmette ai consecutivi ai sensi dell'art. 185, comma primo, cod. proc. pen.. (Conf. Sez. III, Camera Consiglio 27 giugno 1995, n. 2501, Pagano).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)