Sez. U - , Sentenza n. 25039 del 07/12/2016 (Rv. 641775 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Espropriazione per p.u. - Espropriazione "sostanziale" verso alcuni proprietari nell'ambito di una formale nei confronti di altri - Indennizzo per attività lecita della P.A. invocato dai primi - Controversia - Giurisdizione del G.O. - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La domanda volta ad ottenere la condanna della P.A. al pagamento dell’indennizzo dovuto per un’espropriazione “sostanziale” subita dall'istante nell’ambito di una più ampia vicenda ablatoria formale nei confronti di altri soggetti è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 204 del 2010, ove non si faccia questione circa la legittimità dell’esproprio subito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST., DPR 08/08/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)