Sez. 1, Sentenza n. 198 del 17/12/2004 Cc. (dep. 11/01/2005) Rv. 230544 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - competenza per territorio | Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - competenza per territorio
In forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti. (Nella specie, il condannato aveva originariamente proposto istanza di affidamento in prova al servizio sociale al tribunale di sorveglianza di Napoli, la cui competenza, radicatasi a seguito di provvedimento di cumulo della Procura generale della stessa città, era stata confermata da decisione di annullamento con rinvio della Corte suprema; e successivamente, a seguito di notifica di ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Monza, aveva proposto domanda per la concessione anche della detenzione domiciliare al tribunale di sorveglianza di Milano, denunciando, quindi, l'incompetenza territoriale del tribunale partenopeo nell'udienza camerale in corso dinanzi ad esso. La Corte, nel risolvere il conflitto positivo di competenza sollevato dal tribunale milanese con la dichiarazione di competenza di quello napoletano, ha anche attribuito a quest'ultimo il potere di pronunciarsi sull'ulteriore istanza di detenzione domiciliare non formulata nella primitiva domanda del condannato e accolta dal tribunale di sorveglianza di Milano).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)