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Sez. 2, Sentenza n. 821 del 16/01/2014 (Rv. 629340 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI | Potere di deliberare a maggioranza sulle transazioni concernenti le spese - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629340-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI

In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)