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Sez. 2, Sentenza n. 1994 del 25/03/1980 (Rv. 405621 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI - VIZI E DIFETTI RISCONTRATI NELLE PARTI COMUNI - LAVORI DA ESEGUIRE - TRANSAZIONE CON IL COSTRUTTORE - LEGITTIMAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DIRITTI DEI SINGOLI CONDOMINI NEI CONFRONTI DEL COSTRUTTORE NEI LIMITI DELLA LORO QUOTA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405621-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI - VIZI E DIFETTI RISCONTRATI NELLE PARTI COMUNI - LAVORI DA ESEGUIRE - TRANSAZIONE CON IL COSTRUTTORE - LEGITTIMAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DIRITTI DEI SINGOLI CONDOMINI NEI CONFRONTI DEL COSTRUTTORE NEI LIMITI DELLA LORO QUOTA - PERSISTENZA.*

L'assemblea dei condomini, avendo il potere di autorizzare l'amministratore ad agire in giudizio per l'Esercizio di diritti che, pur riferentesi alle parti comuni dell'edificio condominiale, in base ai singoli contratti di compravendita, non rientrino nella rappresentanza giudiziale attiva del condominio attribuita allo amministratore dall'art 1131 cod civ, e legittimata a concordare con il costruttore una transazione avente ad oggetto i lavori da eseguire sulle parti comuni dell'edificio per eliminarne i vizi ed i difetti in esse riscontrati, senza per questo invadere la sfera dei diritti riservati ai singoli condomini, i quali possono liberamente fare valere nei confronti del costruttore, nonostante la transazione, nei limiti della loro quota, il diritto al risarcimento di eventuali danni ad essi derivanti dall'inadempimento dello stesso. (V 3742/77, mass n 387408; (V 4132/76, mass n 382796).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)