Sez. 1, Sentenza n. 244 del 13/01/2000 Cc. (dep. 14/02/2000) Rv. 215202 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permessi - Procedura di reclamo - Esiguità del termine per la proposizione del reclamo e mancata previsione dell'assistenza di un difensore - Questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente infondata, in relazione all'art.24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.30 bis e 30 ter dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui, nel disciplinare la procedura di reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi ai detenuti, stabiliscono un termine di sole 24 ore per la proposizione del reclamo e non prevedono l'assistenza di un difensore.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)