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Sez. 1, Sentenza n. 13395 del 19/02/2013 Cc. (dep. 21/03/2013) Rv. 255645 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedura di reclamo - Esiguità del termine per la proposizione del reclamo e mancata previsione dell'assistenza di un difensore - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255645-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 bis e 30 ter dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui, nel disciplinare la procedura di reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi ai detenuti, stabiliscono un termine esiguo per la proposizione del reclamo e non prevedono l'assistenza del difensore. (La Suprema Corte ha affermato il suddetto principio sul rilievo che il Tribunale adito deve comunque decidere, atteso il carattere giurisdizionale della procedura, nelle forme dell'udienza camerale nel cui ambito nulla impedisce il dispiegarsi di una difesa personale ovvero affidata ad un difensore di fiducia).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)