Sez. 3, Sentenza n. 3461 del 28/12/1973 (Rv. 367464 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Non e fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza (art 3 cost) che a quello della predeterminazione del giudice (art 25, primo comma, cost), la questione di legittimita costituzionale della norma dell'art 389 cod proc civ sulla Competenza del giudice di rinvio a conoscere delle domande conseguenti alla Cassazione, norma dalla quale derivano come conseguenza: la non appellabilita della sentenza emessa in tale Sede e quindi la Mancanza del doppio grado di giurisdizione in detta ipotesi, nonche la Competenza del giudice di primo grado, da determinare secondo le norme ordinarie, nel caso di mancata riassunzione della causa in Sede di rinvio.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)