Sez. 5, Sentenza n. 4078 del 03/03/1981 Ud. (dep. 05/05/1981) Rv. 148679 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - MANCANZA DI INTERESSE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - INTERESSE AD APPELLARE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DI UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - MANCANZA DI INTERESSE.*
Qualora il giudice di merito abbia concesso la sospensione condizionale della pena senza che l'imputato ne abbia fatto richiesta o vi abbia rinunziato, manca l'interesse del condannato all'impugnazione, in quanto la condanna condizionale ha la funzione sociale di esentare dalla espiazione della pena la persona che si presume si asterra dal commettere ulteriori reati e dalla sua concessione non puo pertanto derivare lesione di un diritto o di un interesse giuridico.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)