Sez. 3, Sentenza n. 357 del 28/03/1988 Ud. (dep. 17/01/1989) Rv. 180156 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - AVVENUTA APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - POSSIBILITÀ DI RINUNZIA E DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - AVVENUTA APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - POSSIBILITÀ DI RINUNZIA E DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
In considerazione della natura pubblicistica della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, l'imputato non solo non può disporre di tale beneficio, ma, una volta applicato, non può ad esso rinunziare, né impugnare la statuizione concessiva neppure in presenza di provvedimento di indulto. (Conf mass n 144403; (Conf mass n 148679; (Conf mass n 151469; (Conf mass n 151761; (Conf mass n 159558; (Conf mass n 166601).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)