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Sez. 6, Sentenza n. 80 del 17/12/1966 Ud. (dep. 11/05/1967) Rv. 104135 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CONFUTAZIONE DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - NON E NECESSARIA - APPELLO - COMPIUTEZZA DELLA MOTIVAZIONE IN RAPPORTO ALLE ARGOMENTAZIONI DEL MOTIVO DI GRAVAME - CRITERI.*
Stato
decisa il 1966-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104135-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CONFUTAZIONE DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - NON E NECESSARIA - APPELLO - COMPIUTEZZA DELLA MOTIVAZIONE IN RAPPORTO ALLE ARGOMENTAZIONI DEL MOTIVO DI GRAVAME - CRITERI.*

Se e vero che il giudice, ed in particolare quello di appello, e tenuto a rispondere a tutti i quesiti prospettati dalla difesa sui punti decisivi, e pur vero che egli non ha l'Obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica e di confutare, una ad una, tutte le argomentazioni proposte. L'Obbligo della motivazione, specialmente in caso di sentenza di appello sostanzialmente confermativa di quella di primo grado, in cui le motivazioni debbano intendersi integrate in modo da formare un tutto inscindibile, deve considerarsi adempiuto allorche il giudice dell'appello, senza diffondersi nella confutazione minuziosa e particolareggiata di un motivo di gravame che involga la critica delle risultanze di un dato elemento di prova, dimostri, mediante la enunciazione delle peculiari e fondamentali ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto, nella formazione del convincimento, di tutte le risultanze acquisite al processo. (prima parte. Conf 100195, 100409, 100843, anno 1966. Seconda parte. In genere, Conf 101574, V 101458, anno 1966' per la sentenza confermativa, V 103920, anno 1967, ed ivi citate del 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)