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Sez. 4, Sentenza n. 524 del 25/02/1966 Ud. (dep. 26/05/1966) Rv. 101574 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - SINGOLA DISAMINA DELLE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE - NON E NECESSARIA.*
Stato
decisa il 1966-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101574-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - SINGOLA DISAMINA DELLE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE - NON E NECESSARIA.*

Il giudice di appello assolve all'Obbligo della motivazione sol che giustifichi la propria decisione spiegando in termini di adeguatezza logica le ragioni del proprio convincimento sui punti investiti dal gravame, senza che sia costretto a controbattere singolarmente tutte le argomentazioni prospettate dall'impugnante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)