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Sez. 2, Sentenza n. 904 del 30/03/1974 (Rv. 368808 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OMISSIONE TOTALE O PARZIALE - SANZIONE DEL PAGAMENTO ALL'INPS DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA - NATURA.*
Stato
decisa il 1974-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368808-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OMISSIONE TOTALE O PARZIALE - SANZIONE DEL PAGAMENTO ALL'INPS DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA - NATURA.*

L'Obbligo del pagamento in favore dell'INPS di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi previdenziali non versati in tutto o in parte, ovvero versati in ritardo, configura un mezzo di rafforzamento dell'Obbligo contributivo e assieme di ristoro, in misura predeterminata, del danno cagionato dall'inadempimento, che ha natura di sanzione civile.*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 112 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)