Sez. L, Sentenza n. 3197 del 15/07/1977 (Rv. 386714 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - IN GENERE - ESIGIBILITA DEI DEBITI - CONDIZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITI SOGGETTIVI - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ESCLUSIONE - MANCATO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE CIVILE - LEGITTIMITA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA PA - IN GENERE - ESIGIBILITA DEI DEBITI - CONDIZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITI SOGGETTIVI - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ESCLUSIONE - MANCATO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE CIVILE - LEGITTIMITA.*
La regola dell'inesigibilita dei debiti delle pubbliche amministrazioni sino all'espletamento di tutti gli accertamenti e controlli prescritti dalle leggi sulla contabilita dello stato non vale per gli enti pubblici che a tali leggi non sono assoggettati. In particolare, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, non solo non sono vincolate dalle leggi sulla contabilita statale perche non erogano spese a carico dello stato (art 269 del RD 23 maggio 1924, n 827), ma, in materia di contabilita, sono assoggettate a Disposizioni specifiche (artt 51-56 del RD 5 febbraio 1891, n 99), le quali sono tanto piu semplici di quelle dello stato, quanto meno articolata e l'organizzazione dei loro uffici rispetto agli uffici statali. Conseguentemente, il giudice che abbia accertato il mancato pagamento, da parte di una istituzione pubblica di assistenza e beneficienza, dei contributi previdenziali entro il termine stabilito non puo negare la condanna al pagamento della somma aggiuntiva di pari importo dovuta a titolo di sanzione civile, affrontando indagini sull'imputabilita dell'inadempimento, dato lo stretto rapporto di conseguenzialita che lega l'obbligazione di pagare la somma aggiuntiva all'obbligazione di versare i contributi assicurativi. (V 904/74, mass n 368808; (V 769/74, mass n 368626; (Conf 652/74, mass n 368464).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 51, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 52, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 53, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 54, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 55, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 56, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 269, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)