Sez. 1, Sentenza n. 4484 del 03/07/1996 Cc. (dep. 12/08/1996) Rv. 205641 - 01
Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di Legittimità Costituzionale - Codice di procedura penale | Art. 34 cod. proc. pen. - Mancata previsione dell'incompatibilità a pronunciarsi sulla libertà personale di un soggetto del giudice già pronunciatosi su di essa nel caso dello stesso procedimento - Preteso contrasto con principi costituzionali - Esclusione.
Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di Legittimità Costituzionale - Codice di procedura penale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice, che in qualsiasi grado si sia pronunciato sulla libertà personale, a pronunciarsi di nuovo sulla libertà personale dello stesso soggetto nell'ambito del procedimento, in quanto il procedimento incidentale "de libertate" non è il "giusto processo" definito dai principi costituzionali e non richiede una rigorosa imparzialità o terzietà dal giudice, tali da rendere incompatibile il giudice che si sia già espresso in materia o possa avere un'opinione precostituita.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)