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Sez. 1, Sentenza n. 3191 del 23/05/1995 Cc. (dep. 01/07/1995) Rv. 201958 - 01

Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale | Art. 34 cod. proc. pen. - Mancata previsione dell'incompatibilità del giudice che ha applicato la pena su richiesta di un coimputato ad esercitare funzioni dibattimentali nel giudizio per altri coimputato - Contrasto con norme costituzionali - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201958-01

Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 76, 77 e 101 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento del magistrato che, su richiesta delle parti, abbia applicato la pena ex artt. 444 cod. proc. pen. ad un coimputato. La previsione di cause di incompatibilità trova giustificazione nell'opportunità di assicurare l'imparzialità del giudice, che potrebbe risultare, o apparire, compromessa dal fatto che egli sia chiamato a compiere in tempi diversi, una valutazione di merito sullo stesso oggetto, con la conseguenza che la seconda valutazione potrebbe essere, o apparire, condizionata dalla propensione a confermare una propria precedente decisione. Nel caso dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice non formula alcun giudizio di responsabilità dell'imputato, al quale applica la pena richiesta per il semplice fatto che non risulta l'innocenza dello stesso o l'esistenza di cause di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione; e ciò allo stato degli atti, sulla base del fascicolo del Pubblico Ministero. Quando invece il giudice, in seguito al dibattimento, pronuncia la sentenza nei confronti dei coimputati, deve esprimere un giudizio completamente diverso, trattandosi non già di vedere se risultino le situazioni sopra descritte, ma di stabilire se sia stata raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati, in base all'istruttoria dibattimentale compiuta. Diversi essendo la valutazione che il giudice è chiamato a compiere e il materiale probatorio oggetto della valutazione, anche quando si tratti di reato plurisoggettivo o a concorso necessario (nella specie il delitto di cui all'art. 416 cod. pen.), resta logicamente esclusa la possibilità che il giudizio possa essere o apparire condizionato dalla propensione a reiterare la propria precedente decisione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 76, Costituzione art. 77, Costituzione art. 101, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)