Sez. L, Sentenza n. 234 del 17/01/1977 (Rv. 383757 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
La decadenza in cui e incorso il lavoratore subordinato per non aver impugnato la rinunzia o la transazione nel termine fissato dall'art 2113 cod civ, non e rilevabile d'ufficio a norma dell'art 2969 cod civ; e cio sia perche quest'ultima norma, nel prescrivere al giudice di rilevare d'ufficio la decadenza in materia sottratta alla disponibilita delle parti e diretto a salvaguardare l'interesse pubblico alla conservazione di determinate situazioni giuridiche, che, invece, difetta nella fattispecie regolata dall'art 2113 cod civ, in cui non si rinviene alcun interesse generale alla conservazione del negozio abdicativo o transattivo, ma soltanto l'interesse, tipico della disciplina della prescrizione della decadenza, al consolidamento nel tempo dei rapporti giuridici; sia perche i diritti del lavoratore tutelati dal citato art 2113 cod civ non sono sottratti alla disponibilita delle parti, in quanto le relative rinunzie e transazioni sono annullabili e non nulle. (Conf 1487/61; (Conf 2730/60; (contra 2206/74, mass n 370577).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)