Sez. 1, Sentenza n. 4686 del 08/05/1998 (Rv. 515271 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RESPONSABILITÀ | Fattispecie di illecito commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 117 del 1988- Applicazione retroattiva di quest'ultima - Disciplina - Esclusione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RESPONSABILITÀ
Con riguardo ad illecito commesso, da un magistrato, nell'esercizio delle sue funzioni, prima dell'entrata in vigore della legge 13 aprile 1988, n. 117, deve escludersi l'applicazione retroattiva della nuova disciplina introdotta dalla legge in questione. Alla luce della disposizione transitoria dell'art. 19 della legge citata, ciò si impone sia con riferimento alle norme sostanziali che a quelle processuali, in relazione alle quali deve affermarsi l'operatività delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 55 e 56 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 55 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 56 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)