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Sez. U, Sentenza n. 12170 del 27/12/1990 (Rv. 470294 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RESPONSABILITÀ - ILLECITO COMMESSO DAL MAGISTRATO FUORI DELL'IPOTESI EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 117 DEL 1988 E PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - APPLICAZIONE RETROATTIVA DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470294-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RESPONSABILITÀ - ILLECITO COMMESSO DAL MAGISTRATO FUORI DELL'IPOTESI EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 117 DEL 1988 E PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - APPLICAZIONE RETROATTIVA DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Con riguardo ad illecito commesso dal magistrato, nell'Esercizio delle sue funzioni, prima dell'entrata in vigore della legge 13 aprile 1988 n. 117, ed all'infuori dell'ipotesi in cui, trattandosi di fatto-reato, l'Azione risarcitoria sia fatta valere con Costituzione di parte civile nel processo penale ovvero in Sede civile dopo che sia divenuta definitiva la sentenza penale di condanna, (ipotesi regolata dall'art. 13 di detta legge) deve escludersi l'applicazione retroattiva della nuova disciplina introdotta dalla citata legge, ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 19, con riferimento tanto alle norme sostanziali quanto alle norme processuali, e, pertanto, deve affermarsi l'operatività delle previgenti Disposizioni degli artt. 55 e 56 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 55 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 56 CORTE COST., DPR 09/12/1987 num. 497, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)