Sez. 3, Ordinanza n. 29924 del 20/11/2024 (Rv. 672908-01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Assicuratore della RCA - Scadenza del termine per la formulazione di proposta di risarcimento - Mora ex re - Sussistenza. OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - In genere.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
L'assicuratore della r.c.a., ovvero l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all'art. 148 c.ass., a meno che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c..
Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)