Sez. 3, Sentenza n. 32720 del 16/12/2024 (Rv. 673146-02)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. - Danno risarcibile - Decorrenza di interessi e rivalutazione - Dal momento della costituzione in mora. - Coincidenza con la data di scadenza dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile).
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
In ipotesi di ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del danneggiato (cosiddetta mala gestio impropria), la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti al danneggiato oltre il limite del massimale, decorrono dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall'art. 22 della l. n. 990 del 1969, applicabile
ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), che si identifica con quello della costituzione in mora.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)