Sez. 4, Sentenza n. 13701 del 04/07/1986 Ud. (dep. 05/12/1986) Rv. 174519 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI VIGILANZA - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI VIGILANZA - SUSSISTENZA.*
In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro è sempre personalmente tenuto a vigilare sull'attività di giovani lavoratori che non possiedono l'esperienza, l'attenzione, l'accortezza e la capacità di previsione dell'adulto. (Conf mass n 149531; (Conf mass n 160980; (Conf mass n 163301).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 47, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)