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Sez. 4, Sentenza n. 13701 del 04/07/1986 Ud. (dep. 05/12/1986) Rv. 174519 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI VIGILANZA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174519-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI VIGILANZA - SUSSISTENZA.*

In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro è sempre personalmente tenuto a vigilare sull'attività di giovani lavoratori che non possiedono l'esperienza, l'attenzione, l'accortezza e la capacità di previsione dell'adulto. (Conf mass n 149531; (Conf mass n 160980; (Conf mass n 163301).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 47, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)