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Sez. 4, Sentenza n. 9120 del 21/06/1983 Ud. (dep. 02/11/1983) Rv. 160980 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - DOVERI DEL DATORE DI LAVORO - DOVERE DI APPRONTARE LE MISURE ANTINFORTUNISTICHE - DOVERE DI VIGILARE SULLA EFFETTIVA OSSERVANZA DA PARTE DEI LAVORATORI.*
Stato
decisa il 1983-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160980-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - DOVERI DEL DATORE DI LAVORO - DOVERE DI APPRONTARE LE MISURE ANTINFORTUNISTICHE - DOVERE DI VIGILARE SULLA EFFETTIVA OSSERVANZA DA PARTE DEI LAVORATORI.*

Le norme antinfortunistiche, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericolo in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il dipendente contro gli incidenti derivanti non solo da disattenzione di quest'ultimo, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; onde l'imprenditore è sempre responsabile dell'incidente occorso all'operaio, sia quando ometta di approntare le idonee misure protettive sia quando non si accerti e vigili che, di queste, facciano effettivo uso i dipendenti. (V mass n 143954; (Conf mass n 149531, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 6, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 33, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 34 lett. C, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 358, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 365, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)