Sez. U, Sentenza n. 4153 del 18/12/1975 (Rv. 378489 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - TERRENO PRIVATO DETENUTO SENZA TITOLO DA UN COMUNE - DESTINAZIONE IN PARTE ALL'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DELL'ALTRA PARTE - LICEITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - TERRENO PRIVATO DETENUTO SENZA TITOLO DA UN COMUNE - DESTINAZIONE IN PARTE ALL'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DELL'ALTRA PARTE - LICEITA.*
Il giudice ordinario, il quale accerti che un terreno privato, detenuto da un comune senza titolo (nella specie, per nullita dell'atto di donazione del bene da parte del proprietario), sia stato in parte destinato all'esecuzione di un'opera pubblica (nella specie, una scuola), puo condannare il comune stesso alla restituzione in favore del proprietario della sola porzione del terreno che non risulti occupata dall'opera o ad essa asservita. (V 341/70, mass n 345235).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)