Sez. U, Sentenza n. 341 del 12/02/1970 (Rv. 345235 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SENTENZE DI CONDANNA AD UN FACERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ATTIVITA JURE PRIVATORUM DELLA PA - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SENTENZE DI CONDANNA AD UN FACERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ATTIVITA JURE PRIVATORUM DELLA PA - LIMITI.*
E consentito al giudice ordinario emanare sentenze di condanna ad un 'facerè nei confronti della pubblica amministrazione, nell'ambito dell'attivita posta in essere jure privatorum, oltre che in relazione alle azioni possessorie, anche ed in via generale in relazione ad ogni Azione personale o reale, purche la pronunzia non venga ad incidere su un successivo comportamento dell' amministrazione stessa, posto in essere 'jure publicò, che si inserisca nel precedente rapporto di natura privatistica. (nella specie e stato ritenuto ostativa alla condanna dell' ENPAS, ad eliminare una intercapedine creata nella costruzione jure privatorum di un fabbricato, l'intervenuta destinazione dell'edificio a Sede locale dell' istituto, non modificabile se non nei modi stabiliti dalla legge per i beni patrimoniali indisponibili). (V 2331-68, massima n 334651).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Civ. art. 829, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)