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Sez. 5, Sentenza n. 25365 del 05/12/2007 (Rv. 601148 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Determinazione del reddito di impresa - Prelevamenti e versamenti su conto corrente - Presunzione relativa di ricavi - Sussistenza - Costi ed oneri deducibili - Prova - Onere a carico del contribuente - Sussistenza - Ricorso all'equità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601148-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all'equità.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 n. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)