Sez. 3, Sentenza n. 11145 del 26/09/1984 Ud. (dep. 18/12/1984) Rv. 167104 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 15, SETTIMO COMMA, LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA DIFESA - EFFICACIA RETROATTIVA.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 15, SETTIMO COMMA, LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA DIFESA - EFFICACIA RETROATTIVA.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, sono inutilizzabili, nell'ambito del giudizio penale, i risultati delle analisi eseguite senza previo avviso al titolare dello scarico. Infatti la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, settimo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319 (sentenza 28 luglio 1983, n. 248 Corte cost.) - avendo per presupposto l'esistenza di un vizio che inficia ab origine la norma in contrasto con il precetto costituzionale - ha efficacia invalidante ed esplica i suoi effetti non solo per il futuro, ma anche retroattivamente nei confronti dei rapporti non ancora esauriti. (Conf mass n 163701).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)